Art. 2.
(Finalità generali).

      1. Il sistema educativo di istruzione promuove l'acquisizione consapevole di saperi, conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti

 

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e pratiche di relazione, visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente, con un'attenzione costante all'interazione ed all'educazione interculturale, che si caratterizza come riconoscimento e valorizzazione delle diversità di qualsiasi tipo ed è intesa come metodo trasversale a tutte le discipline.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la pratica scolastica si organizza in un'alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico-educativi, lavoro individuale e cooperativo, organizzazione di scambi culturali tra istituti e con scuole di altri Paesi, interventi educativi aperti al territorio.